Statuto


S T A T U T O
Statuto del 16 febbraio 2019 del
“CLUB ALPBACH SÜDTIROL ALTO ADIGE (CASA) ODV”

Art. 1 (Denominazione e sede sociale)
1. Il Club Alpbach Südtirol Alto Adige (CASA) organizzazione di volontariato (ODV), fondato il 14 novembre 2005, ha sede a Bolzano e svolge la sua attività principale in Alto Adige.

Art. 2 (Durata)
1. L’associazione ha durata illimitata e può essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria.

Art. 3 (Finalità e scopo)
1. L’associazione è politicamente indipendente e non ha scopo di lucro; essa promuove lo spirito europeo in Alto Adige, in particolare sostenendo il “Forum Europeo Alpbach”, per il quale funge da ponte tra le aree di lingua tedesca e italiana in Europa e in particolare tra i gruppi linguistici nella regione europea Tirolo-Alto Adige-Trentino.
2. In qualità di club regionale ai sensi dello statuto del “Forum Europeo Alpbach”, l’ambito di attività di questa associazione comprende tutte le attività che contribuiscono alla realizzazione dello scopo dell’associazione di cui al comma 1 e alla realizzazione degli obiettivi stabiliti a livello regionale dagli statuti del Forum Alpbach europeo e del Forum Alpbach Network. In questo senso, CASA promuove e vive i valori della “Carta della Diversità” del Forum Alpbach Network ed è particolarmente impegnato a favore delle pari opportunità tra i sessi. L’associazione comprende attività relative alla formazione universitaria e post-universitaria come l’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale ai sensi dell’art. 5 co. 1 del D.lgs.117/2017.
3. Per raggiungere questi obiettivi, l’associazione deve in particolare:
a) organizzare conferenze, convegni e seminari;
b) amministrare e assegnare borse di studio per la partecipazione al Forum Europeo Alpbach, finanziate da istituzioni pubbliche o private;
c) assumere il patrocinio, anche finanziario, di altre iniziative in coerenza con gli obiettivi dell’associazione;
d) mettersi in rete con altri gruppi di iniziativa e club nell’ambito del Forum Alpbach Network, in particolare quelli della regione europea, nonché con il Forum Alpbach europeo, e aderire o cooperare con altre associazioni o consessi con obiettivi simili ai propri;
e) facilitare gli scambi scientifici, culturali, politici ed economici nella regione europea Tirolo-Alto Adige-Trentino e oltre, tra l’altro collaborando con l’Accademia Europea di Bolzano e la Libera Università di Bolzano.
4. Oltre alle attività principali sovraelencate, l’associazione può svolgere qualsiasi altra attività ai sensi dell’ dell’articolo 6 del D.lgs 117/2017, direttamente o indirettamente benefica, utile e/o necessaria per il raggiungimento degli obiettivi indicati, nonché attività culturali.
5. Per raggiungere tale obiettivo, l’associazione può concludere tutti i negozi di carattere patrimoniale o non patrimoniale, direttamente o indirettamente correlati allo scopo dell’associazione.

Art. 4 (Assenza dello scopo di lucro)
1. L’associazione non persegue scopi di lucro.
2. La sua organizzazione si basa sul principio democratico e sull’uguaglianza dei diritti dei soci; gli organi dell’associazione sono scelti mediante elezioni.
3. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o quote di capitale. I mezzi finanziari dell’associazione e gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere utilizzati per il raggiungimento delle finalità statutarie o di obiettivi direttamente connessi, che possono anche andare a beneficio dei soci.
4. Tutti i servizi forniti dai soci a favore degli obiettivi e delle finalità dell’associazione sono svolti su base volontaria, così come tutti i ruoli dell’associazione.

Art. 5 (Soci)
1. I soci sono divisi in:
a) soci ordinari che partecipano ai lavori dell’associazione e hanno diritto di voto;
b) soci sostenitori che sostengono l’attività dell’associazione tra l’altro con contributi, offerte in denaro o prestazioni in natura, ma che non hanno diritto di voto;
c) soci onorari che hanno particolari meriti a favore dell’associazione. Questi possono essere esentati dal pagamento della quota annuale, ma non hanno diritto di voto.
2. Possono essere soci ordinari e onorari dell’associazione tutte le persone fisiche; soci sostenitori sia persone fisiche che giuridiche, così come società di persone prive di capacità giuridica, associazioni non riconosciute e comitati.
3. I soci sostenitori non versano una quota associativa annuale, ma determinano autonomamente e annualmente il loro contributo, indipendentemente dall’importo dell’anno precedente. La loro ammissione è decisa dal consiglio direttivo, che decreta la fine della loro appartenenza all’associazione nel terzo anno senza finanziamenti, a meno che non vi siano motivi particolari in senso contrario.
4. La nomina a socio onorario è effettuata dal consiglio direttivo.

Art. 6 (Ammissione di nuovi soci)
1. Il presidente decide in merito all’ammissione provvisoria di nuovi soci ordinari a seguito di richiesta scritta e ne informa il consiglio direttivo alla prima riunione. Qualora il consiglio direttivo non si opponga in maniera espressa, l’ammissione si perfeziona con il pagamento della quota associativa annuale. L’opposizione non è soggetta alle restrizioni sulla perdita della qualità di socio. Per il resto i soci provvisori sono equiparati ai soci ordinari, salvo il presente statuto non preveda diversamente.

Art. 7 (Diritti e doveri dei soci)
1. I soci hanno diritto a partecipare a tutti gli eventi dell’associazione e alla consultazione dei libri dell’associazione. Solo i soci ordinari non provvisori hanno diritto di voto all’assemblea dei soci, nonché il diritto di voto attivo e passivo.
2. I soci hanno il dovere di tutelare e promuovere gli interessi dell’associazione e di astenersi da qualsiasi azione che possa ledere la reputazione e lo scopo dell’associazione stessa. Essi devono osservare lo statuto dell’associazione e le deliberazioni dei suoi organi e promuoverne gli scopi sotto ogni aspetto.
3. I soci ordinari sono tenuti a versare le quote sociali entro il 31 marzo di ogni anno nella misura stabilita dal consiglio direttivo.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio)
1. La qualità di socio si estingue per dimissioni volontarie, esclusione o decesso del socio, nel caso di persone giuridiche e di società di persone con capacità giuridica per perdita della personalità giuridica, nonché per scioglimento dell’associazione.
2. Le dimissioni possono avvenire in qualsiasi momento. Esse devono essere comunicato per iscritto al consiglio direttivo.
3. L’espulsione di un socio può essere decisa dal consiglio direttivo e ha luogo se il socio: a) non soddisfa più i requisiti per l’appartenza all’associazione quale socio;
b) non rispetta gli statuti o le deliberazioni degli organi dell’associazione;
c) danneggia la reputazione o l’onorabilità dell’associazione;
d) non paga la quota associativa dovuta entro la fine del rispettivo anno solare. Il primo sollecito viene inviato il 30 giugno, il secondo e ultimoil 30 novembre, con scadenza ultima il 31 dicembre del rispettivo anno.
4. Se un socio lascia, per qualsiasi motivo, l’associazione, egli non ha diritto al rimborso delle quote associative già pagate o di una parte del patrimonio dell’associazione. In questo caso, il socio è tenuto a versare le quote associative per l’intera durata dell’anno finanziario in cui termina la sua appartenenza all’associazione.
5. L’iscrizione non è trasferibile a terzi e non si trasmette agli eredi del socio.
6. La revoca della qualità di socio onorario può essere decisa dal consiglio direttivo per i motivi di cui al comma 3, lettere a), b) e c).
7. La decisione del consiglio direttivo può essere impugnata entro due settimane dinanzi al collegio arbitrale.

Art. 9 (Organi dell’associazione e durata del mandato)
1. Gli organi dell’associazione sono:
a) l’assemblea dei soci;
b) il consiglio direttivo;
c) il presidente;
d) il vicepresidente;
e) il collegio dei revisori dei conti;
f) il collegio arbitrale.

Art. 10 (Assemblea dei soci)
1. L’assemblea dei soci è l’organo superiore dell’associazione ed è convocata in seduta ordinaria e straordinaria.
2. L’assemblea ordinaria si riunisce una volta all’anno. L’assemblea straordinaria è convocata dietro deliberazione del consiglio direttivo o dell’assemblea ordinaria, ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci o su richiesta del collegio dei revisori dei conti.
3. In vista dell’assemblea ordinaria e straordinaria tutti i soci devono essere convocati dal presidente per iscritto, via e-mail o in altra forma equivalente, almeno 14 giorni prima della data di convocazione, con indicazione del luogo, data, ora e ordine del giorno.
4. Ogni socio ordinario dispone di un voto per l’assemblea ordinaria. Il socio con diritto di voto può farsi rappresentare da un altro socio con diritto di voto. A tal fine deve essere presentata una procura scritta. Un socio con diritto di voto non può rappresentare più di due altri soci con diritto di voto. I soci possono partecipare all’assemblea anche con mezzi di telecomunicazione se è possibile verificare la loro identità.
5. L’assemblea ordinaria e straordinaria è costituita in numero legale in prima convocazione quando è presente o è rappresentata almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; essa delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
6. all’assemblea ordinaria o straordinaria non si presenta al momento della convocazione almeno la metà dei soci aventi diritto di voto, essa viene nuovamente convocata 15 minuti dopo l’orario previsto; in tal caso il quorum è raggiunto indipendentemente dal numero dei soci aventi diritto di voto presenti.
7. Le deliberazioni e le elezioni avvengono generalmente a maggioranza semplice dei voti validi espressi. Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria richiedono la maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti espressi.
8. Il presidente presiede l’assemblea; in sua assenza è sostituito dal vicepresidente, in sua assenza dal membro più anziano di età del consiglio direttivo.

Art. 11 (Compiti dell’assemblea)
1. L’assemblea ordinaria è competente: a) per la nomina dei membri del consiglio direttivo, del collegio dei revisori dei conti e del collegio arbitrale;
b) per l’approvazione del bilancio annuale consuntivo;
c) per la determinazione dei principi della politica dell’associazione;
d) per tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno sottoposti alla sua trattazione da parte del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti nell’ambito delle rispettive competenze.
2. L’assemblea straordinaria è competente:
a) per le modifiche statutarie;
b) per lo scioglimento dell’associazione e l’utilizzo del suo patrimonio;
c) per la revoca della totalità del consiglio direttivo, dei membri del collegio dei revisori dei conti e del collegio arbitrale;
d) per deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

Art. 12 (Consiglio direttivo)
1. Il consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’associazione. Il consiglio direttivo è eletto dall’assemblea tra i membri dell’associazione, che determina il numero massimo e minimo di membri del consiglio direttivo (compreso il presidente) prima dell’elezione di un nuovo consiglio direttivo. Il numero massimo e minimo stabilito deve garantire l’idoneità al lavoro della commissione.
2. Il consiglio direttivo può cooptare altri soci eleggibili, entro il limite del numero massimo dei membri; i membri cooptati dovranno essere approvati a posteriori alla prima assemblea a seguire.
3. Nella sua prima riunione, il consiglio direttivo elegge il presidente e il vicepresidente a scrutinio segreto e a maggioranza di voti e, se del caso, determina le aree di competenza degli altri membri del consiglio direttivo.
4. I membri del consiglio direttivo non possono essere contemporaneamente membri del collegio dei revisori o del collegio arbitrale.
5. Il mandato del consiglio direttivo è di due anni, con possibilità la rielezione.
6. La partecipazione al consiglio direttivo avviene a titolo gratuito; eventuali spese vive sono rimborsate con delibera del consiglio direttivo.
7. Il consiglio direttivo è convocato senza obblighi di forma dal presidente, qualora questi lo ritenga necessario oppure se ne sia stata richiesta la convocazione da almeno un terzo dei suoi membri. Se possibile, deve essere definito in anticipo un ordine del giorno. In alternativa, il potere di convocare una riunione può essere esercitato a turno dai membri del consiglio direttivo.
8. La presidenza del consiglio direttivo è generalmente esercitata dal presidente. In alternativa, la presidenza della riunione può essere esercitata a turno dai membri del consiglio direttivo.
9. I membri del consiglio direttivo non possono delegare il loro diritto di voto.
10. Il consiglio direttivo è costituito legalmente se tutti i suoi soci sono stati invitati e se almeno la metà di essi è presente. Esso decide a maggioranza semplice.
11. Per ogni riunione deve essere redatto un verbale, firmato elettronicamente dal rispettivo autore. Se il verbale non viene espressamente contraddetto nella successiva riunione del consiglio direttivo, si considera definitivamente accettato.
12. L’intero consiglio direttivo decade qualora, indipendentemente dai motivi, più della metà dei suoi membri, anche non contemporaneamente, si dimette anticipatamente.
13. I membri del consiglio direttivo possono dimettersi in qualsiasi momento per iscritto. Le dimissioni devono essere indirizzate al consiglio stesso ovvero, in caso di dimissioni dell’intero consiglio direttivo, all’assemblea. Le dimissioni diventano effettive all’atto dell’accettazione. Solo qualora il numero dei membri del consiglio direttivo scenda a seguito delle dimissioni al di sotto del numero minimo stabilito dall’assemblea, le dimissioni avranno effetto solo con l’elezione o la cooptazione di un successore.
14. Per i motivi di cui all’articolo 8, comma 3, lettere a), b) e c), il consiglio direttivo può decidere di revocare un singolo membro del consiglio stesso. La decisione del consiglio direttivo può essere impugnata entro due settimane dinanzi al collegio arbitrale.

Art. 13 (Compiti del consiglio direttivo)
1. Il consiglio direttivo è responsabile della gestione dell’associazione. Esso è responsabile di tutti i compiti che lo statuto non assegna ad un altro organo dell’associazione. In particolare, rientrano nella sua sfera di competenza:
a) l’esercizio di tutti i compiti necessari per il raggiungimento degli obiettivi dell’associazione previsti dallo statuto, in particolare l’acquisizione e l’amministrazione di borse di studio;
b) la preparazione e convocazione dell’assemblea;
c) l’attuazione delle direttive stabilite e delle decisioni prese dall’assemblea;
d) la preparazione del bilancio consuntivo annuale;
e) la determinazione e riscossione delle quote associative;
f) la concessione e la revoca della qualità di socio onorario;
g) l’ammissione ed espulsione dei soci;
h) l’approvazione di decisioni urgenti del presidente;
i) l’emanazione di regolamenti e regole per l’organizzazione e il funzionamento dell’associazione;
j) l’eventuale assunzione e licenziamento dei dipendenti dell’associazione;
k) la gestione del patrimonio dell’associazione.
2. Il consiglio direttivo può delegare compiti determinati a singoli soci e invitare il rispettivo socio a partecipare alla trattazione dei punti all’ordine del giorno delle sue riunioni che riguardano tali compiti. Il socio invitato non ha diritto di voto.
3. Il consiglio direttivo decide inoltre in merito a tutti gli ulteriori provvedimenti e svolge attività di sua competenza sulla base delle disposizioni vigenti e dello statuto, in particolare art. 3, co. 4 e 5.

Art. 14 (Presidente)
1. Il presidente, responsabile dell’indipendenza politica dell’associazione, è eletto dal consiglio direttivo tra le sue fila per un mandato di due anni e può essere rieletto.
2. Egli è il rappresentante legale dell’associazione e rappresenta essa nei confronti di terzi e in giudizio. Il presidente o la persona da lui incaricata è autorizzato a firmare tutti i documenti che vincolano l’associazione nei confronti dei soci e di terzi.
3. In caso di assenza o impedimento, esso è rappresentato dal vicepresidente in tutte le funzioni e i compiti; il presidente può delegare specifici compiti a uno o più membri del
consiglio direttivo. Qualora tale delega è permanente, deve essere approvata dal consiglio direttivo.
4. Il presidente può prendere decisioni urgenti direttamente e senza consultare il consiglio direttivo, qualora non appaia tempisticamente possibile convocarne una riunione. Il presidente deve informare di tali decisioni urgenti il consiglio direttivo per l’approvazione al momento della riunione successiva dello stesso.

Art. 15 (Collegio dei revisori dei conti)
1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dall’assemblea. È composto da almeno due persone adeguatamente qualificate, che non devono necessariamente essere soci e rimangono in carica per due anni; il loro compito è quello di vigilare sulla corretta gestione del bilancio in relazione ai requisiti legali e statutari. A tal fine, essi redigono una relazione annuale tempisticamente coordinata con il bilancio annuale.

Art. 16 (Collegio arbitrale)
1. Il collegio arbitrale è composto da tre persone, le quali eleggono tra le loro file il presidente. I membri del collegio arbitrale devono essere soci ordinari dell’associazione e rimangono in carica per due anni. Tuttavia, essi non possono essere contemporaneamente membri del consiglio direttivo o del collegio dei revisori dei conti.
2. Il collegio arbitrale decide su tutte le controversie che possono sorgere dal rapporto associativo, tra i soci e tra i soci e gli organi dell’associazione, nonché tra gli organi dell’associazione, così come in tutti gli altri casi che riguardano la vita dell’associazione. Il collegio arbitrale decide secondo equità a maggioranza semplice, senza formalità. La decisione è definitiva.

Art. 17 (Esercizio finanziario)
1. L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 18 (Patrimonio dell’associazione)
1. Il patrimonio dell’associazione è costituito da:
a) beni mobili e immobili proprietà dell’associazione stessa;
b) eventuali stanziamenti provenienti dai fondi di riserva alimentati da eccedenze annuali;
c) eventuali pagamenti, donazioni e lasciti da parte di soci, privati e autorità.
2. Le entrate per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali sono costituite:
a) dalle quote associative derivanti dalle attività dell’associazione;
b) da contributi e finanziamenti da parte di istituzioni pubbliche e private e di organizzazioni varie;
c) da qualsiasi altra entrata di qualsiasi natura.
3. Le quote associative versate e gli altri contributi non possono essere rivalutati e trasferiti ad altre persone.

Art. 19 (Scioglimento dell’associazione)
1. Se intervenga una situazione che rende impossibile l’ulteriore esistenza dell’associazione, il consiglio direttivo convoca un’assemblea straordinaria.
2. La delibera di scioglimento dell’associazione e di ripartizione del patrimonio deve essere approvata da almeno tre quarti dei soci presenti.
3. Il patrimonio disponibile al momento dello scioglimento deve, dopo l’adempimento di tutti gli obblighi, essere devoluto ad un’organizzazione che persegue scopi identici o simili a quelli della presente associazione, altrimenti scopi di assistenza sociale. Qualora l’organo competente dell’associazione non determini quale ente riceverà i beni dell’associazione, tutti i beni saranno trasferiti alla Fondazione “Italia Sociale” con sede a Milano.

Art. 20 (Disposizioni finali)
1. A tutto ciò che non è regolato diversamente dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge sulle associazioni previste dal Codice del terzo settore, del Codice civile e le altre norme giuridiche in materia.
2. In caso di divergenze tra la versione tedesca e quella italiana dello statuto si applica la versione tedesca.

Il presente statuto è stato approvato dall’assemblea il 16 febbraio 2019 e sostituisce quello del 3 febbraio 2018.

Bolzano, 16 febbraio 2019
IL PRESIDENTE