{"id":93,"date":"2012-12-27T13:10:58","date_gmt":"2012-12-27T12:10:58","guid":{"rendered":"http:\/\/www.alpbach.bz.it\/?page_id=93"},"modified":"2019-02-20T10:19:27","modified_gmt":"2019-02-20T09:19:27","slug":"satzung","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.alpbach.bz.it\/it\/satzung\/","title":{"rendered":"Statuto"},"content":{"rendered":"
<\/p>\n
S T A T U T O<\/strong> \nArt. 1 (Denominazione e sede sociale)<\/strong> \nArt. 2 (Durata)<\/strong> \nArt. 3 (Finalit\u00e0 e scopo)<\/strong> \nArt. 4 (Assenza dello scopo di lucro)<\/strong> \nArt. 5 (Soci)<\/strong> \nArt. 6 (Ammissione di nuovi soci)<\/strong> \nArt. 7 (Diritti e doveri dei soci)<\/strong> \nArt. 8 (Perdita della qualit\u00e0 di socio)<\/strong> \nArt. 9 (Organi dell\u2019associazione e durata del mandato)<\/strong> \nArt. 10 (Assemblea dei soci)<\/strong> \nArt. 11 (Compiti dell\u2019assemblea)<\/strong> \nArt. 12 (Consiglio direttivo)<\/strong> \nArt. 13 (Compiti del consiglio direttivo)<\/strong> \nArt. 14 (Presidente)<\/strong> \nArt. 15 (Collegio dei revisori dei conti)<\/strong> \nArt. 16 (Collegio arbitrale)<\/strong> \nArt. 17 (Esercizio finanziario)<\/strong> \nArt. 18 (Patrimonio dell\u2019associazione)<\/strong> \nArt. 19 (Scioglimento dell\u2019associazione)<\/strong> \nArt. 20 (Disposizioni finali)<\/strong> \nIl presente statuto \u00e8 stato approvato dall\u2019assemblea il 16 febbraio 2019 e sostituisce quello del 3 febbraio 2018.<\/p>\n \nBolzano, 16 febbraio 2019 <\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" S T A T U T O Statuto del 16 febbraio 2019 del \u201cCLUB ALPBACH S\u00dcDTIROL ALTO ADIGE (CASA) ODV\u201d Art. 1 (Denominazione e sede sociale) 1. Il Club Alpbach S\u00fcdtirol Alto Adige (CASA) organizzazione di volontariato (ODV), fondato il 14 novembre 2005, ha sede a Bolzano e svolge la sua attivit\u00e0 principale in Alto […]<\/p>\n","protected":false},"author":19,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"spay_email":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.alpbach.bz.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/93"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.alpbach.bz.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.alpbach.bz.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.alpbach.bz.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/19"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.alpbach.bz.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=93"}],"version-history":[{"count":17,"href":"https:\/\/www.alpbach.bz.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/93\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4052,"href":"https:\/\/www.alpbach.bz.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/93\/revisions\/4052"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.alpbach.bz.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=93"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
\nStatuto del 16 febbraio 2019 del
\n\u201cCLUB ALPBACH S\u00dcDTIROL ALTO ADIGE (CASA) ODV\u201d<\/p>\n
\n1. Il Club Alpbach S\u00fcdtirol Alto Adige (CASA) organizzazione di volontariato (ODV), fondato il 14 novembre 2005, ha sede a Bolzano e svolge la sua attivit\u00e0 principale in Alto Adige.<\/p>\n
\n1. L\u2019associazione ha durata illimitata e pu\u00f2 essere sciolta solo con delibera dell\u2019assemblea straordinaria.<\/p>\n
\n1. L\u2019associazione \u00e8 politicamente indipendente e non ha scopo di lucro; essa promuove lo spirito europeo in Alto Adige, in particolare sostenendo il \u201cForum Europeo Alpbach\u201d, per il quale funge da ponte tra le aree di lingua tedesca e italiana in Europa e in particolare tra i gruppi linguistici nella regione europea Tirolo-Alto Adige-Trentino.
\n2. In qualit\u00e0 di club regionale ai sensi dello statuto del \u201cForum Europeo Alpbach\u201d, l\u2019ambito di attivit\u00e0 di questa associazione comprende tutte le attivit\u00e0 che contribuiscono alla realizzazione dello scopo dell\u2019associazione di cui al comma 1 e alla realizzazione degli obiettivi stabiliti a livello regionale dagli statuti del Forum Alpbach europeo e del Forum Alpbach Network. In questo senso, CASA promuove e vive i valori della \u201cCarta della Diversit\u00e0\u201d del Forum Alpbach Network ed \u00e8 particolarmente impegnato a favore delle pari opportunit\u00e0 tra i sessi. L\u2019associazione comprende attivit\u00e0 relative alla formazione universitaria e post-universitaria come l\u2019organizzazione e gestione di attivit\u00e0 culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale ai sensi dell\u2019art. 5 co. 1 del D.lgs.117\/2017.
\n3. Per raggiungere questi obiettivi, l\u2019associazione deve in particolare:
\na) organizzare conferenze, convegni e seminari;
\nb) amministrare e assegnare borse di studio per la partecipazione al Forum Europeo Alpbach, finanziate da istituzioni pubbliche o private;
\nc) assumere il patrocinio, anche finanziario, di altre iniziative in coerenza con gli obiettivi dell\u2019associazione;
\nd) mettersi in rete con altri gruppi di iniziativa e club nell\u2019ambito del Forum Alpbach Network, in particolare quelli della regione europea, nonch\u00e9 con il Forum Alpbach europeo, e aderire o cooperare con altre associazioni o consessi con obiettivi simili ai propri;
\ne) facilitare gli scambi scientifici, culturali, politici ed economici nella regione europea Tirolo-Alto Adige-Trentino e oltre, tra l\u2019altro collaborando con l\u2019Accademia Europea di Bolzano e la Libera Universit\u00e0 di Bolzano.
\n4. Oltre alle attivit\u00e0 principali sovraelencate, l\u2019associazione pu\u00f2 svolgere qualsiasi altra attivit\u00e0 ai sensi dell\u2019 dell’articolo 6 del D.lgs 117\/2017, direttamente o indirettamente benefica, utile e\/o necessaria per il raggiungimento degli obiettivi indicati, nonch\u00e9 attivit\u00e0 culturali.
\n5. Per raggiungere tale obiettivo, l\u2019associazione pu\u00f2 concludere tutti i negozi di carattere patrimoniale o non patrimoniale, direttamente o indirettamente correlati allo scopo dell\u2019associazione.<\/p>\n
\n1. L\u2019associazione non persegue scopi di lucro.
\n2. La sua organizzazione si basa sul principio democratico e sull\u2019uguaglianza dei diritti dei soci; gli organi dell\u2019associazione sono scelti mediante elezioni.
\n3. Durante la vita dell\u2019associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonch\u00e9 fondi, riserve o quote di capitale. I mezzi finanziari dell\u2019associazione e gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere utilizzati per il raggiungimento delle finalit\u00e0 statutarie o di obiettivi direttamente connessi, che possono anche andare a beneficio dei soci.
\n4. Tutti i servizi forniti dai soci a favore degli obiettivi e delle finalit\u00e0 dell\u2019associazione sono svolti su base volontaria, cos\u00ec come tutti i ruoli dell\u2019associazione.<\/p>\n
\n1. I soci sono divisi in:
\na) soci ordinari che partecipano ai lavori dell\u2019associazione e hanno diritto di voto;
\nb) soci sostenitori che sostengono l\u2019attivit\u00e0 dell\u2019associazione tra l\u2019altro con contributi, offerte in denaro o prestazioni in natura, ma che non hanno diritto di voto;
\nc) soci onorari che hanno particolari meriti a favore dell\u2019associazione. Questi possono essere esentati dal pagamento della quota annuale, ma non hanno diritto di voto.
\n2. Possono essere soci ordinari e onorari dell\u2019associazione tutte le persone fisiche; soci sostenitori sia persone fisiche che giuridiche, cos\u00ec come societ\u00e0 di persone prive di capacit\u00e0 giuridica, associazioni non riconosciute e comitati.
\n3. I soci sostenitori non versano una quota associativa annuale, ma determinano autonomamente e annualmente il loro contributo, indipendentemente dall\u2019importo dell\u2019anno precedente. La loro ammissione \u00e8 decisa dal consiglio direttivo, che decreta la fine della loro appartenenza all\u2019associazione nel terzo anno senza finanziamenti, a meno che non vi siano motivi particolari in senso contrario.
\n4. La nomina a socio onorario \u00e8 effettuata dal consiglio direttivo.<\/p>\n
\n1. Il presidente decide in merito all\u2019ammissione provvisoria di nuovi soci ordinari a seguito di richiesta scritta e ne informa il consiglio direttivo alla prima riunione. Qualora il consiglio direttivo non si opponga in maniera espressa, l\u2019ammissione si perfeziona con il pagamento della quota associativa annuale. L\u2019opposizione non \u00e8 soggetta alle restrizioni sulla perdita della qualit\u00e0 di socio. Per il resto i soci provvisori sono equiparati ai soci ordinari, salvo il presente statuto non preveda diversamente.<\/p>\n
\n1. I soci hanno diritto a partecipare a tutti gli eventi dell\u2019associazione e alla consultazione dei libri dell’associazione. Solo i soci ordinari non provvisori hanno diritto di voto all\u2019assemblea dei soci, nonch\u00e9 il diritto di voto attivo e passivo.
\n2. I soci hanno il dovere di tutelare e promuovere gli interessi dell\u2019associazione e di astenersi da qualsiasi azione che possa ledere la reputazione e lo scopo dell\u2019associazione stessa. Essi devono osservare lo statuto dell\u2019associazione e le deliberazioni dei suoi organi e promuoverne gli scopi sotto ogni aspetto.
\n3. I soci ordinari sono tenuti a versare le quote sociali entro il 31 marzo di ogni anno nella misura stabilita dal consiglio direttivo.<\/p>\n
\n1. La qualit\u00e0 di socio si estingue per dimissioni volontarie, esclusione o decesso del socio, nel caso di persone giuridiche e di societ\u00e0 di persone con capacit\u00e0 giuridica per perdita della personalit\u00e0 giuridica, nonch\u00e9 per scioglimento dell\u2019associazione.
\n2. Le dimissioni possono avvenire in qualsiasi momento. Esse devono essere comunicato per iscritto al consiglio direttivo.
\n3. L\u2019espulsione di un socio pu\u00f2 essere decisa dal consiglio direttivo e ha luogo se il socio: a) non soddisfa pi\u00f9 i requisiti per l\u2019appartenza all\u2019associazione quale socio;
\nb) non rispetta gli statuti o le deliberazioni degli organi dell\u2019associazione;
\nc) danneggia la reputazione o l\u2019onorabilit\u00e0 dell\u2019associazione;
\nd) non paga la quota associativa dovuta entro la fine del rispettivo anno solare. Il primo sollecito viene inviato il 30 giugno, il secondo e ultimoil 30 novembre, con scadenza ultima il 31 dicembre del rispettivo anno.
\n4. Se un socio lascia, per qualsiasi motivo, l\u2019associazione, egli non ha diritto al rimborso delle quote associative gi\u00e0 pagate o di una parte del patrimonio dell\u2019associazione. In questo caso, il socio \u00e8 tenuto a versare le quote associative per l\u2019intera durata dell\u2019anno finanziario in cui termina la sua appartenenza all\u2019associazione.
\n5. L\u2019iscrizione non \u00e8 trasferibile a terzi e non si trasmette agli eredi del socio.
\n6. La revoca della qualit\u00e0 di socio onorario pu\u00f2 essere decisa dal consiglio direttivo per i motivi di cui al comma 3, lettere a), b) e c).
\n7. La decisione del consiglio direttivo pu\u00f2 essere impugnata entro due settimane dinanzi al collegio arbitrale.<\/p>\n
\n1. Gli organi dell\u2019associazione sono:
\na) l\u2019assemblea dei soci;
\nb) il consiglio direttivo;
\nc) il presidente;
\nd) il vicepresidente;
\ne) il collegio dei revisori dei conti;
\nf) il collegio arbitrale.<\/p>\n
\n1. L\u2019assemblea dei soci \u00e8 l\u2019organo superiore dell\u2019associazione ed \u00e8 convocata in seduta ordinaria e straordinaria.
\n2. L\u2019assemblea ordinaria si riunisce una volta all\u2019anno. L\u2019assemblea straordinaria \u00e8 convocata dietro deliberazione del consiglio direttivo o dell\u2019assemblea ordinaria, ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci o su richiesta del collegio dei revisori dei conti.
\n3. In vista dell\u2019assemblea ordinaria e straordinaria tutti i soci devono essere convocati dal presidente per iscritto, via e-mail o in altra forma equivalente, almeno 14 giorni prima della data di convocazione, con indicazione del luogo, data, ora e ordine del giorno.
\n4. Ogni socio ordinario dispone di un voto per l\u2019assemblea ordinaria. Il socio con diritto di voto pu\u00f2 farsi rappresentare da un altro socio con diritto di voto. A tal fine deve essere presentata una procura scritta. Un socio con diritto di voto non pu\u00f2 rappresentare pi\u00f9 di due altri soci con diritto di voto. I soci possono partecipare all’assemblea anche con mezzi di telecomunicazione se \u00e8 possibile verificare la loro identit\u00e0.
\n5. L\u2019assemblea ordinaria e straordinaria \u00e8 costituita in numero legale in prima convocazione quando \u00e8 presente o \u00e8 rappresentata almeno la met\u00e0 pi\u00f9 uno dei soci aventi diritto di voto; essa delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
\n6. all\u2019assemblea ordinaria o straordinaria non si presenta al momento della convocazione almeno la met\u00e0 dei soci aventi diritto di voto, essa viene nuovamente convocata 15 minuti dopo l\u2019orario previsto; in tal caso il quorum \u00e8 raggiunto indipendentemente dal numero dei soci aventi diritto di voto presenti.
\n7. Le deliberazioni e le elezioni avvengono generalmente a maggioranza semplice dei voti validi espressi. Le deliberazioni dell\u2019assemblea straordinaria richiedono la maggioranza qualificata dei 2\/3 dei voti espressi.
\n8. Il presidente presiede l\u2019assemblea; in sua assenza \u00e8 sostituito dal vicepresidente, in sua assenza dal membro pi\u00f9 anziano di et\u00e0 del consiglio direttivo.<\/p>\n
\n1. L\u2019assemblea ordinaria \u00e8 competente: a) per la nomina dei membri del consiglio direttivo, del collegio dei revisori dei conti e del collegio arbitrale;
\nb) per l\u2019approvazione del bilancio annuale consuntivo;
\nc) per la determinazione dei principi della politica dell\u2019associazione;
\nd) per tutti gli argomenti posti all\u2019ordine del giorno sottoposti alla sua trattazione da parte del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti nell\u2019ambito delle rispettive competenze.
\n2. L\u2019assemblea straordinaria \u00e8 competente:
\na) per le modifiche statutarie;
\nb) per lo scioglimento dell\u2019associazione e l\u2019utilizzo del suo patrimonio;
\nc) per la revoca della totalit\u00e0 del consiglio direttivo, dei membri del collegio dei revisori dei conti e del collegio arbitrale;
\nd) per deliberare sulla responsabilit\u00e0 dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilit\u00e0 nei loro confronti.<\/p>\n
\n1. Il consiglio direttivo \u00e8 l\u2019organo esecutivo dell\u2019associazione. Il consiglio direttivo \u00e8 eletto dall\u2019assemblea tra i membri dell\u2019associazione, che determina il numero massimo e minimo di membri del consiglio direttivo (compreso il presidente) prima dell\u2019elezione di un nuovo consiglio direttivo. Il numero massimo e minimo stabilito deve garantire l\u2019idoneit\u00e0 al lavoro della commissione.
\n2. Il consiglio direttivo pu\u00f2 cooptare altri soci eleggibili, entro il limite del numero massimo dei membri; i membri cooptati dovranno essere approvati a posteriori alla prima assemblea a seguire.
\n3. Nella sua prima riunione, il consiglio direttivo elegge il presidente e il vicepresidente a scrutinio segreto e a maggioranza di voti e, se del caso, determina le aree di competenza degli altri membri del consiglio direttivo.
\n4. I membri del consiglio direttivo non possono essere contemporaneamente membri del collegio dei revisori o del collegio arbitrale.
\n5. Il mandato del consiglio direttivo \u00e8 di due anni, con possibilit\u00e0 la rielezione.
\n6. La partecipazione al consiglio direttivo avviene a titolo gratuito; eventuali spese vive sono rimborsate con delibera del consiglio direttivo.
\n7. Il consiglio direttivo \u00e8 convocato senza obblighi di forma dal presidente, qualora questi lo ritenga necessario oppure se ne sia stata richiesta la convocazione da almeno un terzo dei suoi membri. Se possibile, deve essere definito in anticipo un ordine del giorno. In alternativa, il potere di convocare una riunione pu\u00f2 essere esercitato a turno dai membri del consiglio direttivo.
\n8. La presidenza del consiglio direttivo \u00e8 generalmente esercitata dal presidente. In alternativa, la presidenza della riunione pu\u00f2 essere esercitata a turno dai membri del consiglio direttivo.
\n9. I membri del consiglio direttivo non possono delegare il loro diritto di voto.
\n10. Il consiglio direttivo \u00e8 costituito legalmente se tutti i suoi soci sono stati invitati e se almeno la met\u00e0 di essi \u00e8 presente. Esso decide a maggioranza semplice.
\n11. Per ogni riunione deve essere redatto un verbale, firmato elettronicamente dal rispettivo autore. Se il verbale non viene espressamente contraddetto nella successiva riunione del consiglio direttivo, si considera definitivamente accettato.
\n12. L\u2019intero consiglio direttivo decade qualora, indipendentemente dai motivi, pi\u00f9 della met\u00e0 dei suoi membri, anche non contemporaneamente, si dimette anticipatamente.
\n13. I membri del consiglio direttivo possono dimettersi in qualsiasi momento per iscritto. Le dimissioni devono essere indirizzate al consiglio stesso ovvero, in caso di dimissioni dell\u2019intero consiglio direttivo, all\u2019assemblea. Le dimissioni diventano effettive all\u2019atto dell\u2019accettazione. Solo qualora il numero dei membri del consiglio direttivo scenda a seguito delle dimissioni al di sotto del numero minimo stabilito dall\u2019assemblea, le dimissioni avranno effetto solo con l\u2019elezione o la cooptazione di un successore.
\n14. Per i motivi di cui all\u2019articolo 8, comma 3, lettere a), b) e c), il consiglio direttivo pu\u00f2 decidere di revocare un singolo membro del consiglio stesso. La decisione del consiglio direttivo pu\u00f2 essere impugnata entro due settimane dinanzi al collegio arbitrale.<\/p>\n
\n1. Il consiglio direttivo \u00e8 responsabile della gestione dell\u2019associazione. Esso \u00e8 responsabile di tutti i compiti che lo statuto non assegna ad un altro organo dell\u2019associazione. In particolare, rientrano nella sua sfera di competenza:
\na) l\u2019esercizio di tutti i compiti necessari per il raggiungimento degli obiettivi dell\u2019associazione previsti dallo statuto, in particolare l\u2019acquisizione e l\u2019amministrazione di borse di studio;
\nb) la preparazione e convocazione dell\u2019assemblea;
\nc) l\u2019attuazione delle direttive stabilite e delle decisioni prese dall\u2019assemblea;
\nd) la preparazione del bilancio consuntivo annuale;
\ne) la determinazione e riscossione delle quote associative;
\nf) la concessione e la revoca della qualit\u00e0 di socio onorario;
\ng) l\u2019ammissione ed espulsione dei soci;
\nh) l\u2019approvazione di decisioni urgenti del presidente;
\ni) l\u2019emanazione di regolamenti e regole per l\u2019organizzazione e il funzionamento dell\u2019associazione;
\nj) l\u2019eventuale assunzione e licenziamento dei dipendenti dell\u2019associazione;
\nk) la gestione del patrimonio dell\u2019associazione.
\n2. Il consiglio direttivo pu\u00f2 delegare compiti determinati a singoli soci e invitare il rispettivo socio a partecipare alla trattazione dei punti all\u2019ordine del giorno delle sue riunioni che riguardano tali compiti. Il socio invitato non ha diritto di voto.
\n3. Il consiglio direttivo decide inoltre in merito a tutti gli ulteriori provvedimenti e svolge attivit\u00e0 di sua competenza sulla base delle disposizioni vigenti e dello statuto, in particolare art. 3, co. 4 e 5.<\/p>\n
\n1. Il presidente, responsabile dell\u2019indipendenza politica dell\u2019associazione, \u00e8 eletto dal consiglio direttivo tra le sue fila per un mandato di due anni e pu\u00f2 essere rieletto.
\n2. Egli \u00e8 il rappresentante legale dell\u2019associazione e rappresenta essa nei confronti di terzi e in giudizio. Il presidente o la persona da lui incaricata \u00e8 autorizzato a firmare tutti i documenti che vincolano l\u2019associazione nei confronti dei soci e di terzi.
\n3. In caso di assenza o impedimento, esso \u00e8 rappresentato dal vicepresidente in tutte le funzioni e i compiti; il presidente pu\u00f2 delegare specifici compiti a uno o pi\u00f9 membri del
\nconsiglio direttivo. Qualora tale delega \u00e8 permanente, deve essere approvata dal consiglio direttivo.
\n4. Il presidente pu\u00f2 prendere decisioni urgenti direttamente e senza consultare il consiglio direttivo, qualora non appaia tempisticamente possibile convocarne una riunione. Il presidente deve informare di tali decisioni urgenti il consiglio direttivo per l\u2019approvazione al momento della riunione successiva dello stesso.<\/p>\n
\n1. Il collegio dei revisori dei conti \u00e8 nominato dall\u2019assemblea. \u00c8 composto da almeno due persone adeguatamente qualificate, che non devono necessariamente essere soci e rimangono in carica per due anni; il loro compito \u00e8 quello di vigilare sulla corretta gestione del bilancio in relazione ai requisiti legali e statutari. A tal fine, essi redigono una relazione annuale tempisticamente coordinata con il bilancio annuale.<\/p>\n
\n1. Il collegio arbitrale \u00e8 composto da tre persone, le quali eleggono tra le loro file il presidente. I membri del collegio arbitrale devono essere soci ordinari dell\u2019associazione e rimangono in carica per due anni. Tuttavia, essi non possono essere contemporaneamente membri del consiglio direttivo o del collegio dei revisori dei conti.
\n2. Il collegio arbitrale decide su tutte le controversie che possono sorgere dal rapporto associativo, tra i soci e tra i soci e gli organi dell\u2019associazione, nonch\u00e9 tra gli organi dell\u2019associazione, cos\u00ec come in tutti gli altri casi che riguardano la vita dell\u2019associazione. Il collegio arbitrale decide secondo equit\u00e0 a maggioranza semplice, senza formalit\u00e0. La decisione \u00e8 definitiva.<\/p>\n
\n1. L\u2019esercizio finanziario inizia il 1\u00b0 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.<\/p>\n
\n1. Il patrimonio dell\u2019associazione \u00e8 costituito da:
\na) beni mobili e immobili propriet\u00e0 dell\u2019associazione stessa;
\nb) eventuali stanziamenti provenienti dai fondi di riserva alimentati da eccedenze annuali;
\nc) eventuali pagamenti, donazioni e lasciti da parte di soci, privati e autorit\u00e0.
\n2. Le entrate per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali sono costituite:
\na) dalle quote associative derivanti dalle attivit\u00e0 dell\u2019associazione;
\nb) da contributi e finanziamenti da parte di istituzioni pubbliche e private e di organizzazioni varie;
\nc) da qualsiasi altra entrata di qualsiasi natura.
\n3. Le quote associative versate e gli altri contributi non possono essere rivalutati e trasferiti ad altre persone.<\/p>\n
\n1. Se intervenga una situazione che rende impossibile l\u2019ulteriore esistenza dell\u2019associazione, il consiglio direttivo convoca un\u2019assemblea straordinaria.
\n2. La delibera di scioglimento dell\u2019associazione e di ripartizione del patrimonio deve essere approvata da almeno tre quarti dei soci presenti.
\n3. Il patrimonio disponibile al momento dello scioglimento deve, dopo l\u2019adempimento di tutti gli obblighi, essere devoluto ad un\u2019organizzazione che persegue scopi identici o simili a quelli della presente associazione, altrimenti scopi di assistenza sociale. Qualora l’organo competente dell’associazione non determini quale ente ricever\u00e0 i beni dell’associazione, tutti i beni saranno trasferiti alla Fondazione “Italia Sociale” con sede a Milano.<\/p>\n
\n1. A tutto ci\u00f2 che non \u00e8 regolato diversamente dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge sulle associazioni previste dal Codice del terzo settore, del Codice civile e le altre norme giuridiche in materia.
\n2. In caso di divergenze tra la versione tedesca e quella italiana dello statuto si applica la versione tedesca.<\/p>\n
\nIL PRESIDENTE<\/p>\n