Statuto
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del 14 novembre 2005“CLUB ALPBACH ALTO ADIGE”
Art. 1 (Denominazione e sede legale)
2. L’ associazione Club Alpbach Alto Adige ha la sede legale a Bolzano ed esplica la propria attività principale sul territorio dell’Alto Adige, in particolare al fine di fungere da tramite tra la cultura tedesca e quella italiana.
Art. 2 (Durata)
Art. 3 (Scopo)
2. Per conseguire le proprie finalità l’associazione dovrà:
a) organizzare conferenze, convegni e seminari;
b) sulla base di finanziamento di soggetti privati o pubblici, erogare ed amministrare borse di studio per la partecipazione al Forum Europeo di Alpbach;
c) accordare il proprio patrocinio, anche finanziario, ad ogni altra iniziativa conforma ai propri scopi;
d) collegarsi ad altre “Initiativgruppen“ e Clubs, con particolare riguardo al Forum Europeo Alpbach nonché aderire e cooperare con altre associazioni o organismi che perseguano finalità analoghe alle proprie;
e) favorire lo scambio scientifico, culturale, politico e economico nel contesto euroregionale dell’Alto Adige, del Tirolo e del Trentino e in collegamento con altre istituzioni europee.
3. L’ associazione, oltre agli scopi principali di cui al comma precedente, potrà intraprendere e svolgere qualsiasi altra attività che risulta essere direttamente o indirettamente necessaria, utile o/e favorevole al perseguimento degli scopi sociali, ivi comprese attività culturali.
4. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà, tra l'altro, svolgere operazioni di natura mobiliare ed immobiliare sia a titolo gratuito sia dietro retribuzione.
Art. 4 (Finalità non lucrativa)
2. Essa è ispirata a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti dei soci, prevedendo l’elettività delle cariche sociali.
3. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Tutti i mezzi finanziari nonché eventuali avanzi di gestione devono essere impegnati per le finalità istituzionali, eventualmente anche a vantaggio dei soci.
4. Tutte le prestazioni corrisposte dai soci al fine del raggiungimento dei scopi e obiettivi dell’associazione sono a titolo onorario. Tutte le cariche associative sono svolte a titolo onorario.
Art. 5 (Soci)
2. I soci si distinguono in:
• soci ordinari che partecipano attivamente alla vita dell’associazione ed hanno diritto di voto;
• soci sostenitori, che sostengono materialmente l’ associazione mediante contributi, finanziamenti o prestazioni in natura, senza diritto di voto;
• soci onorari, che operino o abbiano operato con particolare impegno a favore dell' associazione. Il socio onorario può essere dispensato dal pagamento della quota sociale annua, ma non dispone di diritto di voto.
3. All’atto dell’ammissione i membri versano la quota di associazione che è annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
4. La quota associativa per i soci sostenitori avviene a seguito di trattative individuali. L’importo del contributo è libero e viene determinato dallo stesso socio sostenitore.
5. La nomina del socio onorario avviene tramite il Consiglio Direttivo.
Art. 6 (Decadenza dei soci)
2. La dimissione volontaria può avvenire in ogni momento previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
3. Il provvedimento d’esclusione è deliberato dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:
a) per il venir meno dei requisiti per l’ammissione;
b) per gravi infrazioni dello statuto o delle delibere degli organi sociali;
c) per chi commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento deI sodalizio;
d) per morosità protrattasi per oltre due anni dalla scadenza deI versamento richiesto della quota sociale.
4. In caso di decadenza del socio, indipendentemente dalla causa che l’ha provocata, questo non puó richiedere i contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell’associazione. In questo caso il socio è tenuto al pagamento della quota sociale relativa all’intero anno sociale nel quale la cessazione si è verificata.
5. La quota sociale non é trasmissibile a terzi e agli eredi in caso di morte del socio; l'erede non subentrerà nei diritti connessi alla quota associativa.
6. La perdita della qualità di socio onorario può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per i motivi indicati al comma 3, lettere a)b)c).
Art. 7 (Diritti e doveri dei soci)
2. I soci hanno il dovere di impegnarsi per gli scopi sociali ed a contribuire alla vita associativa e di versare puntualmente le quote sociali stabilite; hanno, inoltre, l’obbligo di osservare le norme del presente statuto e gli eventuali regolamenti generali e delle sezioni, nonché le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
3. I soci ordinari e sostenitori sono obbligati al puntuale pagamento delle quote sociali nell’importo deliberato dal Consiglio Direttivo.
Art. 8 (Organi dell’associazione)
a) l’assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
c) il Collegio dei Revisori dei Conti;
d) il Collegio dei Probiviri.
Art. 9 (Assemblea dei soci)
2. L’assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata una volta l’anno entro il 31 luglio. Un’assemblea straordinaria viene convocata a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, dell’assemblea ordinaria dei soci, su richiesta scritta di almeno 1/3 dei soci o su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. L’assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata dal Presidente a mezzo posta ordinaria, fax o e-mail almeno 14 giorni prima della data fissata con contestuale indicazione dell’ordine del giorno, del giorno, dell’ora e del luogo.
4. Nell’assemblea dei soci ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di due soci nell’ ambito della stessa assemblea.
5. L’assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto a voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Qualora sia all’assemblea ordinaria che a quella straordinaria a seguito di convocazione non sia presente almeno la metà dei soci aventi diritto di voto, l’assemblea è convocata 15 minuti dopo il termine indicato preventivamente; in questo caso essa è valida senza rispetto al numero dei presenti.
7. Le votazioni ed elezioni avvengono di regola con la maggioranza dei voti consegnati validi. Per le votazioni dell’assemblea in seduta straordinaria è richiesta la maggioranza qualificata di 2/3 dei voti consegnati.
8. L’assemblea è presieduta dal Presidente; in sua assenza egli viene sostituto dal Vicepresidente.
Art. 10 (Compiti dell’assemblea ordinaria)
• elezione dei membri del Consiglio Direttivo, del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei provibiri;
• approvazione del bilancio d’esercizio;
• determinazione delle direttive della politica associativa;
• l’esame di tutti i punti dell’ordine del giorno della cui trattazione l’assemblea è stata incaricata dal Consiglio Direttivo o dal Consiglio dei revisori dei conti nell’ambito della propria competenza.
2. L’assemblea in seduta straordinaria è competente per:
• modificazioni dello statuto;
• scioglimento dell’associazione ed impiego del patrimonio;
• dispensazione dei membri del Consiglio direttivo, del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei probiviri.
Art. 11 (Il Consiglio Direttivo)
2. In caso di ritiro di un membro eletto il Consiglio Direttivo può cooptare un altro membro eleggibile; scelta che deve essere autorizzata dall’assemblea dei soci nella prossima seduta.
3. Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge, a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti, il Presidente e il Vicepresidente ed assegna determinati incarichi agli altri componenti del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può eleggere un segretario che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo.
4. La carica di consigliere è incompatibile con quella di componente del Collegio dei revisori e del Collegio dei probiviri.
5. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per due anni e sono rieleggibili.
6. Per la carica dei membri del Consiglio Direttivo non è previsto nessun compenso; eventuali spese vengono rimborsate.
7. La convocazione da parte del Presidente potrà avvenire a mezzo posta ordinaria, fax o e-mail almeno 7 giorni prima della riunione e deve indicare il giorno, il luogo e l’ora nonché l’ordine del giorno. La convocazione potrà essere fatta ogni qualvolta il Presidente lo reputi necessario o quando lo richiedano almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo.
8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente. In sua assenza i compiti saranno svolti Vicepresidente e in assenza di quest’ultimo dal membro del Consiglio Direttivo più anziano.
9. Il voto dei componenti il Consiglio Direttivo non può essere trasmesso per delega.
10. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide, quando vi partecipano almeno la metà dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice.
11. Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto da chi presiede la riunione e dal segretario verbalizzante.
12. Il Consiglio Direttivo decade per il venir meno, a prescindere dalle cause, anche non contemporanee nell’arco del periodo di carica, della metà più uno dei componenti il Consiglio direttivo.
13. I membri del Consiglio Direttivo possono dimettersi per iscritto in ogni momento. Tale dichiarazione va indirizzata al Consiglio Direttivo, in caso di dimissioni di tutto il Consiglio Direttivo all’assemblea dei soci. La dimissione diverrà efficace solo con l’elezione o coopzione del membro successore.
Art. 12 ( Compiti del Consiglio Direttivo)
a) realizzare il conseguimento dei fini statutari in particolare l’acquisizione e l’amministrazione di stipendi;
b) attuare le delibere e le direttive assunte dall’assemblea;
c) preparare e convocare l’assemblea dei soci;
d) predisporre il rendiconto consuntivo annuale;
e) fissare e riscossione le quote sociali;
f) deliberare la nomina e la privazione di onorificenze ai soci onorari;
g) deliberare sulle domande di ammissione dei soci e sulla eventuale espulsione;
h) ratificare gli eventuali provvedimenti adottati in via d’ urgenza dal Presidente;
i) deliberare provvedimenti e regole per l’organizzazione e funzione dell’associazione;
j) eventuale accettazione e dimissione di dipendenti dell’associazione;
k) amministrazione del patrimonio sociale.
3. Il Consiglio Direttivo delibera inoltre su ogni altro argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e in base al presente statuto.
Art. 13 (Presidente)
2. Egli è il legale rappresentante dell’associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio. Al Presidente o suo delegato spetta la firma degli atti sociali che impegnano la associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
3. In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni e i poteri sono svolti dal Vicepresidente; il Presidente può anche delegare uno o più membri del Consiglio Direttivo per compiti specifici.
4. Il Presidente può adottare deliberazioni in via d’urgenza, ovvero quando si debba provvedere ad adempimenti indifferibili, con l’ obbligo di sottoporre le decisioni a ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione utile.
Art. 14 (Collegio dei Revisori dei Conti)
Art. 15 (Il Collegio dei Probiviri)
2. Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e tra questi e l’associazione o i suoi organi nonché su qualunque argomento che interessi la vita sociale saranno sottoposte alla competenza del Collegio dei Probiviri in ogni caso. Il Collegio giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
Art. 16 (Esercizio sociale)
Art. 17 (Patrimonio sociale)
a) da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell’associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da soci, dai privati o da Enti.
2. Le entrate dell’associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:
a) dalle quote sociali versate dai soci;
b) dai contributi e finanziamenti di enti pubblici e privati nonché organizzazioni varie;
c) da qualsiasi altra entrata a qualunque titolo realizzata.
3. Le somme versate per la quota sociale o contributo associativo, non sono rivalutabili e trasmissibili.
Art. 18 ( Scioglimento dell’associazione)
2. La deliberazione di scioglimento sarà valida con almeno i tre/quarti dei voti favorevoli dei soci aventi diritto al voto ai sensi di questo Statuto.
3. Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, l’associazione devolverà il proprio patrimonio residuale ad altra associazione con finalità uguali o simili, altrimenti a associazioni di aiuto sociale.
Art. 19 (Norme di rinvio)
2. Nel caso di differenze tra testo italiano e testo tedesco del presente statuto, fa fede la versione tedesca.
Il presente statuto è stato approvato dall’assemblea dei soci il 14 novembre 2005.
Bolzano, lì 14.11.2005
IL PRESIDENTE

